Art. 1.

      1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento, a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio.